Diritti e Doveri
Responsabilità per danni causati da cani randagi
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- Pubblicato Mercoledì, 20 Gennaio 2021 11:45
- Scritto da Redazione
Spetta, pertanto, al Comune, quale ente locale, la vigilanza sul territorio, che si estrinseca nella individuazione dei cani randagi e alla loro segnalazione alla ASL, nonché nella predisposizione di canili e d i risorse economiche per il sostentamento e la custodia degli animali 1icoverati, mentre spetta alla ASL il recupero dei randagi e la prestazione di ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico-sanitaria. Le predette funzioni sono tra loro complementari e si integrano a vicenda, con la conseguenza che la responsabilità del Comune o della ASL o di entrambi (in via solidale) sarà configurabile a seconda della specificità del caso concreto. Nel riaffermare detto principio, in una causa patrocinata dall'avvocato Angelo Fachechi del Foro di Lecce, il Tribunale salentino con la recente sentenza n. 1402 del 17\03\2016 ha precisato che "sotto un profilo astratto, si potrà ravvisare la responsabilità del Comune nei casi in cui non sia stata segnalata la presenza di un cane randagio o nel caso in cui il Comune non abbia predisposto i canili per il ricovero degli animali randagi raccolti; si avrà responsabilità della ASL nei casi in cui questa, nonostante la segnalazione, non abbia provveduto al 'accalappiamento e alle altre attività di sua competenza".
Conseguentemente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nella fattispecie in esame, rilevato che il Comune non aveva fatto alcuna segnalazione alla ASL, ha condannato il Comune al risarcimento danni subiti da un motociclista che a causa dell'improvviso attraversamento della strada da parte di un cane randagio era precipitato per terra riportando, oltre al danno per la distruzione della moto, anche gravi lesioni con rilevanti postumi permanenti.