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Diritti e Doveri

Nuova dichiarazione dei diritti in internet

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Pubblicata cul sito della Camera dei deputati (www.camera.it) una bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet, frutto del lavoro della Commissione di studio per i diritti e doveri relativi ad Internet istituita dalla Presidente Laura Boldrini.
 
Si tratta di un documento composto da un preambolo e da quattordici articoli ed è una prima bozza: dal 27 ottobre tutti i cittadini interessati potranno contribuire sulla piattaforma, valutando le proposte della Commissione, con commenti e suggerimenti. La consultazione durerà quattro mesi. La bozza di Dichiarazione sarà distribuita ai partecipanti alla Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di diritti fondamentali.
 
PREAMBOLO
Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalitĂ  nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilitĂ  di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una societĂ  piĂą aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalitĂ .
L’Unione europea è oggi la regione del mondo dove è piĂą elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.
Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertĂ , eguaglianza, dignitĂ  e diversitĂ  di ogni persona. La garanzia di questi diritti Ă¨ condizione necessaria perchĂ© sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perchĂ© si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una societĂ  della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.
Internet si configura come uno spazio sempre piĂą importante per l’autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l’eguaglianza sostanziale.
I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno 
spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.
Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare 
fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale. 
 
 
1.RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI
Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,dalle costituzioni e dalle leggi.
Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettivitĂ  nella dimensione della Rete. 
Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignitĂ , della libertĂ , dell’eguaglianza e della diversitĂ  di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti. 
 
 
2.DIRITTO DI ACCESSO
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di paritĂ , con modalitĂ  tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilitĂ  di collegamento alla Rete.
L’accesso comprende la libertĂ  di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, 
software e applicazioni.
L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il 
superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, 
economico – con particolare riferimento all’accessibilitĂ  delle persone con 
disabilitĂ .
 
 
3. NEUTRALITA’ DELLA RETE
Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non 
subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, 
ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in 
generale, legittime scelte delle persone.
La neutralitĂ  della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni 
necessarie per l’effettivitĂ  dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il 
mantenimento della capacitĂ  generativa di Internet anche in riferimento alla 
produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di 
viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.
 
 
4. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il 
rispetto della sua dignitĂ , identitĂ  e riservatezza.
I dati personali sono quelli che consentono di risalire all’identitĂ  di una persona e 
comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, 
come quelle legate alla produzione di profili.
I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessitĂ , finalitĂ , pertinenza, 
proporzionalitĂ  e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona 
all’autodeterminazione informativa.
I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente 
informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto 
dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati 
sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba 
essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.
Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un 
significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua 
il trattamento.
Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati personali con finalitĂ  anche 
indirettamente discriminatorie.
 
 
5. DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA
Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li 
detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la 
cancellazione secondo le modalitĂ  previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di 
conoscere le modalitĂ  tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.
Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto 
dei principi e dei diritti fondamentali.
La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo 
conto del principio di finalitĂ  e del diritto all’autodeterminazione della persona 
interessata.
 
 
6. INVIOLABILITĂ€ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI
Senza l’autorizzazione dell’autoritĂ  giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla 
legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi 
personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi 
elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in 
copia, su elaboratori remoti, nonchĂ© l’intercettazione di qualsiasi forma di 
comunicazione elettronica.
 
7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI
Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque 
destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono 
essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto 
a definire il profilo o la personalità dell’interessato.
 
 
8. DIRITTO ALL’IDENTITÀ
Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria 
identitĂ  in Rete.
La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalitĂ  e non può 
essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.
L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza 
delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla 
diffusione di profili che le riguardano.
Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per 
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per 
l’accesso alle piattaforme che operano in Internet.
La definizione di un’identitĂ  in Internet da parte dell’amministrazione pubblica deve 
essere accompagnata da adeguate garanzie.
 
9. ANONIMATO
Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le 
libertĂ  civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. 
Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di 
tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla 
legge e nel rispetto dei caratteri propri di una societĂ  democratica.
Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell’autoritĂ  giudiziaria 
l’autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per 
garantire la dignitĂ  e i diritti di altre persone.
 
10. DIRITTO ALL’OBLIO
Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro 
raccolta, non abbiano piĂą rilevanza.
Il diritto all’oblio non può limitare la libertĂ  di ricerca e il diritto dell’opinione 
pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il 
funzionamento di una societĂ  democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle 
persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le 
riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attivitĂ  svolta o alle funzioni 
pubbliche esercitate.
Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata 
accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione 
davanti all’autoritĂ  giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione. 
 
 
11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME
I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtĂ  e 
correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul 
funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le 
condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare 
difficoltà o discriminazioni nell’accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere
informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di 
interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma 
interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la
riguardano.
Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi 
essenziali per la vita e l’attivitĂ  delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio 
di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilitĂ , in presenza di paritĂ  
di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre 
piattaforme.
 
 
12. SICUREZZA IN RETE
La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso 
l’integritĂ  delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse 
delle singole persone.
Non sono ammesse limitazioni della libertĂ  di manifestazione del pensiero; deve 
essere garantita la tutela della dignitĂ  delle persone da abusi connessi a 
comportamenti negativi, quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla 
violenza.
 
 
13. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE
Ogni persona ha diritto di acquisire le capacitĂ  necessarie per utilizzare Internet in 
modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet 
costituisce infatti elemento essenziale per garantire l’effettivitĂ  del diritto di 
accesso e della tutela delle persone.
Le istituzioni pubbliche promuovono attivitĂ  educative rivolte alle persone, al 
sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione 
intergenerazionale.
Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perchĂ© possano essere 
concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilitĂ  di crescita individuale e 
collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori 
economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei 
comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertĂ  altrui.
 
 
14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE
Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello 
nazionale che internazionale.
Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, 
volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo 
carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare 
che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore 
forza economica.
La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli 
territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunitĂ  offerte da 
forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessitĂ  di 
salvaguardare la capacitĂ  di innovazione, della molteplicitĂ  di soggetti che 
operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la 
partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano 
strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.
In ogni caso, l’innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a 
valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.
La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la 
responsabilitĂ  delle decisioni, l’accessibilitĂ  alle informazioni pubbliche, la 
rappresentanza dei soggetti interessati.
L’accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono 
essere garantiti e potenziati.
La costituzione di autoritĂ  nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire 
effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di 
conformitĂ  delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.