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Diritti e Doveri

Alcol test: sfugge alla condanna grazie allo sciroppo anti-gastrite

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Un caso che farà certamente discutere in materia di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica mediante alcoltest che viene segnalato da Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Grazie allo sciroppo omeopatico anti-gastrite l’automobilista scampa alla condanna a un mese di arresto, 600 euro di ammenda e alla sospensione della patente per sei mesi (anche se la pena era sospesa). È quanto sentenziato  dai giudici dalla prima sezione penale della Corte di appello di Bari che con la decisione 461/14, hanno ritenuto «Il fatto non sussiste». E ciò perché resta un ragionevole dubbio sulla colpevolezza del guidatore che ha portato un teste secondo cui l’imputato non ha alzato il gomito per tutta la giornata. Inoltre decisivi un teste a favore e la prova dell’etilometro che risulta svolta all’interno dell’auto della polizia stradale, dove si sono tenuti in precedenza altri analoghi esami. L’ipotesi che l’abitacolo della pattuglia fosse saturo di vapori alcolici. Di più: rilevante è la documentazione medica prodotta in giudizio. Secondo i medici di parte, l’imputato soffre di bronchite oltre che di disturbi gastrici e si cura con farmaci a base di alcol. Ecco spiegato perché, sostiene la difesa dell’automobilista, gli agenti rilevano «alito vinoso» quando fermano il conducente. Peraltro, un testimone ha confermato le dichiarazioni rese dall'imputato.

Né si possono ignorare i certificati sanitari sullo sciroppo omeopatico: l’articolo 186, comma 1, Cds vieta la guida in stato di ebbrezza «conseguente all’uso di bevande alcoliche» e non anche di medicine. In verità, nella specie, il superamento del limite di tolleranza risulta minimo e quindi le risultanze acquisite al fascicolo del dibattimento risultano non univoche: neppure si può escludere l’ipotesi della presenza di vapori d’alcol all’interno della pattuglia dove si sono svolti vari alcoltest. Insomma: non si è raggiunta la prova certa e incontestabile della responsabilità dell’imputato.